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Codice delle Assicurazioni: cosa dicono gli Art. 148, 149, 141, 145, 139, 144, 283, 142, 146, 143, 134, 129, 122, 147 e 150

Il Codice delle Assicurazioni è un documento che può essere considerato come una sorta di contenitore di tutte le norme che regolano il settore assicurativo privato. Tantissimi milioni di italiani hanno a che fare con le assicurazioni, soprattutto gli automobilisti: stipulare una polizza per la propria auto (ma lo stesso vale anche per gli altri veicoli a motore e per i natanti) è obbligatorio, ma forse non tutti conoscono bene la normativa relativa a questo argomento. Per capirne un po’ di più andiamo ad analizzare gli articoli 148, 149, 141, 145, 139, 144, 283, 142, 146, 143, 134, 129, 122, 147 e 150 del Codice delle Assicurazioni.

Cosa dicono gli articoli del Codice delle Assicurazioni Private?

Il 7 settembre del 2005 il Presidente della Repubblica ha emanato il decreto legislativo numero 7, denominato Codice delle Assicurazioni Private; nel corso degli anni il testo ha subito qualche modifica (sul sito dell’IVASS si può scaricare gratuitamente il PDF della versione attuale, ovvero quella aggiornata in seguito alle novità introdotte nel 2018 dai Decreti Legislativi numero 68 e 147) ed è suddiviso in 19 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi. I primi Titoli sono relativi alle imprese assicuratrici (accesso all’attività, esercizio dell’attività, assetti proprietari, bilanci e scritture contabili), ma ci sono tantissimi articoli che dovremmo conoscere tutti. Il Titolo che riguarda da vicino la maggior parte delle persone è probabilmente il decimo, ovvero quello relativo all’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per i natanti. Vediamo cosa dicono gli articoli che possono essere considerati più rilevanti.

Art. 148 del Codice delle Assicurazioni: la procedura del risarcimento

Iniziamo parlando dell’articolo 148, che è quello che fa riferimento alla procedura di risarcimento. Le richieste di risarcimento che fanno riferimento ai sinistri con danni solo alle cose devono riportare il codice fiscale di chi ha diritto al risarcimento e il luogo e i giorni (almeno cinque non festivi) in cui le cose danneggiate saranno a disposizione per l’ispezione che determinerà l’entità del danno; entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione l’impresa comunica la sua offerta congrua e motivata (o i motivi per cui non presenta alcuna offerta); il termine scende da 60 a 30 giorni se il modulo di denuncia è stato sottoscritto anche dagli altri conducenti coinvolti nell’incidente. Se le cose danneggiate vengono riparate prima dell’ispezione, l’assicurazione potrà fare un’offerta basandosi sulle fatture che attestano gli interventi riparativi che sono stati effettuati (l’assicurato ha diritto al risarcimento anche se poi decide di non riparare le cose danneggiate).

Le compagnie hanno l’obbligo di proporre un’offerta di risarcimento del danno (o i motivi per cui non ne presenta una) anche nel caso in cui il sinistro abbia causato delle lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato e deve riportare il codice fiscale di chi ha diritto al risarcimento e la descrizione dei fatti, in più bisogna fornire i dati relativi all’età, all’attività, al reddito del danneggiato e all’entità delle lesioni subite (con tanto di attestazione medica) oppure dello stato d famiglia in caso di decesso. Entro 90 giorni dalla ricezione di tutti questi documenti la compagnia è tenuta a presentare la sua offerta.

Il danneggiato deve permettere che vengano eseguiti gli accertamenti necessari alla valutazione del danno alle cose o alle persone; se si rifiuta la procedura si ritiene sospesa. Per poter ricostruire al meglio l’andamento dei fatti l’impresa può richiedere agli organi di polizia le informazioni che hanno acquisito in merito al modo in cui è avvenuto il sinistro, alla residenza delle persone coinvolte, alla targa di immatricolazione e altri segni distintivi. Se il danneggiato invia una richiesta di risarcimento incompleta, la compagnia richiede che vengano trasmessi gli elementi integrativi entro trenta giorni.

Se il danneggiato accetta l’offerta di risarcimento, l’impresa ha quindici giorni di tempo per provvedere al pagamento; la somma proposta va pagata entro 15 giorni anche se l’offerta viene rifiutata dal danneggiato, ma in questo caso la somma è imputata nella liquidazione definitiva del danno (lo stesso accade per le somme offerte e pagate dopo 30 giorni nel caso in cui l’interessato non fornisca alcuna risposta).

Art. 149 Codice delle Assicurazioni: il risarcimento diretto

L’articolo 149 disciplina la procedura di risarcimento diretto; questa procedura può essere richiesta solo se in un incidente vengono coinvolti due veicoli a motore identificati e regolarmente assicurati per la responsabilità civile obbligatoria e se il sinistro ha causato danni ai veicoli o ai conducenti (il risarcimento diretto riguarda sia i danni al veicolo che alle cose di proprietà dell’assicurato che vi sono contenute). La compagnia, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento diretto, è tenuta a liquidare i danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile (il rapporto tra le imprese verrà regolato in un secondo momento). Qualora il danneggiato accettasse l’offerta dell’impresa, questa ha quindici giorni di tempo per pagare; il danneggiato però deve rilasciare una quietanza liberatoria che sia valida nei confronti del responsabile dell’incidente e della sua compagnia assicurativa. Se il danneggiato invece rifiuta l’offerta oppure non comunica di averla accettata, l’impresa versa entro 15 giorni la somma proposta, che in questo caso è imputata all’eventuale definitiva liquidazione del danno. Nel caso in cui la compagnia si rifiuti di proporre un’offerta il danneggiato può procedere con un’azione diretta, ma solo nei confronti della sua impresa di assicurazione; l’impresa che ha assicurato il responsabile del sinistro può chiedere di entrare nel giudizio ed estromettere l’altra compagnia per riconoscere la responsabilità del suo assicurato (anche in questo caso i rapporti tra le due società verranno regolati in seguito).

Art. 141 del codice delle assicurazioni: il risarcimento al terzo trasportato

L’articolo 141 parla del risarcimento al terzo trasportato: se il terzo trasportato ha subito un danno, questo viene risarcito dalla compagnia che ha assicurato il veicolo su cui si trovava al momento dell’incidente, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato deve avviare una procedura di risarcimento nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo su cui era a bordo; l’impresa di assicurazione del responsabile civile può chiedere di intervenire nel giudizio, riconoscendo la responsabilità del suo assicurato ed estromettendo l’impresa di assicurazione del veicolo. L’impresa che ha effettuato il pagamento ha il diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa che ha assicurato il responsabile civile del sinistro.

Art. 145 del Codice delle Assicurazioni: la proponibilità dell’azione di risarcimento

Per quanto riguarda la proponibilità dell’azione di risarcimento, l’articolo 145 afferma che per i casi in cui si applica la procedura vista nell’articolo 148, l’azione per ottenere il risarcimento danni causati da circolazione di veicoli o natanti per cui è previsto l’obbligo di assicurazione può essere proposta solo dopo 60 giorni (90 giorni se ci sono danni alla persona) dal momento in cui il danneggiato ha richiesto alla compagnia il risarcimento del anno con una raccomandata con avviso di ricevimento. Gli stessi termini sono previsti anche nei casi in cui sia stata applicata la procedura di risarcimento diretto (vista nell’articolo 149), ma in questo caso la raccomandata deve essere inviata per conoscenza anche alla compagnia che ha assicurato l’altro veicolo coinvolto.

Art. 139 Codice Assicurazioni: il risarcimento del danno per lesioni di lievi entità

L’articolo 139 parla dei casi in cui il sinistro causi danni non patrimoniali per lesioni di lieve entità. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di questo tipo viene effettuato secondo i seguenti criteri:

  • in caso di danno biologico permanente per i postumi da lesioni che non superano il 9% viene liquidato un importo crescente in modo più che proporzionale per ogni punto percentuale di invalidità, ma sulla base di un coefficiente che cala in base all’età del soggetto; il primo punto vale 795,91 euro;
  • in caso di danno biologico temporaneo viene liquidato un importo di 39,97 euro per ciascun giorno di immobilità assoluta; se la percentuale di inabilità temporanea è inferiore al 100%, l’importo si riduce in relazione alla percentuale di inabilità che viene riconosciuta giorno per giorno.

Nel caso in cui il danno incida in modo rilevante (e documentato) su alcuni aspetti relazionali e dinamici, il giudice può disporre l’aumento fino al 20% dell’ammontare del risarcimento.

Art. 144 Codice delle Assicurazioni: l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia

L’articolo 144 è quello relativo alla possibile azione diretta da parte del danneggiato. Chi subisce un danno per sinistro causato dalla circolazione di un natante o di un veicolo con l’obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento nei confronti della compagnia che ha assicurato il responsabile civile dell’incidente (nei limiti delle somme previste nel contratto). Per l’intero massimale previsto dalla polizza la compagnia non può opporre eccezioni derivanti dal contratto, però ha il diritto di rivalsa nei confronti del suo cliente nella misura in cui è avrebbe avuto contrattualmente il diritto di ridurre o rifiutare la propria prestazione. Nel giudizio contro l’impresa di assicurazione viene chiamato anche il responsabile del danno.

Art. 283 Codice Assicurazioni: il Fondo di garanzia per le vittime della strada

Facciamo un salto al titolo 17, quello relativo ai sistemi di indennizzo: l’articolo 283 parla proprio di questo argomento in relazione ai sinistri che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana. Ci sono dei casi in cui i danni causati dalla circolazione di veicoli o natanti con obbligo di assicurazione vengono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada che è costituito presso la CONSAP:

  • quando il sinistro è causato da un veicolo non identificato(solo per i danni alla persona);
  • quando il veicolo non risulta coperto da assicurazione(per i danni alla persona e alle cose);
  • quando il veicolo risulta assicurato da un’impresa che al momento dell’incidente (o in seguito) si trovi in stato di liquidazione coatta(per i danni alla persona e alle cose);
  • quando il veicolo è in circolazione contro la volontà del proprietario o usufruttuario o locatario (solo per i terzi non trasportati o per i terzi trasportati contro la loro volontà o inconsapevoli della circolazione illegale);
  • quando il veicolo estero ha una targa che non è corrispondente.

Art. 142 del Codice: il diritto di surroga dell’assicuratore sociale

Facciamo un passo indietro: parliamo ora dell’articolo 142 del Codice delle Assicurazioni, che disciplina il diritto di surroga dell’assicuratore sociale. Se il danneggiato è assistito da un assicurazione sociale, l’ente che la gestisce ha diritto ad un rimborso delle spese direttamente dall’impresa di assicurazione.

Prima di liquidare il danno l’impresa di assicurazione deve richiedere al danneggiato un documento con cui dichiara di non aver diritto a prestazioni da istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie: se invece dichiara di avere diritto a queste prestazioni, la compagnia deve avvisare l’ente di assicurazione sociale competente e poi può liquidare il danno, accantonando una somma adatta a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate. Se l’ente non dichiara di volersi surrogare nei diritti del danneggiato entro 45 giorni, l’impresa di assicurazione può procedere con la liquidazione definitiva a favore del danneggiato.

Art. 146 Codice Delle Assicurazioni: il diritto di accesso agli atti

Argomento delicato quello trattato dall’articolo 146 del Codice delle Assicurazioni, ovvero quello relativo al diritto di accesso agli atti. Le imprese di assicurazione devono permettere ai contraenti e ai danneggiati il diritto di accedere ali atti a conclusione dei procedimenti che li riguardano in merito alla valutazione, alla contestazione e alla liquidazione dei danni. Non può esserci questo diritto invece se riguarda atti relativi agli accertamenti da cui si evince un comportamento fraudolento. La richiesta di accesso agli atti deve essere fatta per iscritto: se entro 60 giorni il danneggiato o l’assicurato non sono messi nelle condizioni di visionare gli atti richiesti possono fare un reclamo all’IVASS.

Art. 143 del codice: la denuncia del sinistro all’assicurazione

Le persone che vogliono sapere come deve essere fatta la denuncia di sinistro devono assolutamente leggere quanto previsto dall’articolo 143 del Codice delle Assicurazioni. Quando c’è un incidente tra veicoli con obbligo di assicurazione, i conducenti sono tenuti a farne denuncia alle loro imprese di assicurazione tramite il modulo (approvato dall’IVASS) che gli è stato fornito dall’assicurazione stessa; la mancata denuncia viene qualificata come omesso avviso di sinistro (articolo 1915 del Codice Civile). Se il modulo è stato firmato da entrambi i conducenti si può presumere che il sinistro si sia verificato come descritto nel modulo.

Art. 134 Codice delle Assicurazioni: l’attestazione sullo stato del rischio

Alla scadenza del contratto di assicurazione annuale la compagnia deve consegnare all’assicurato l’attestazione sullo stato del rischio; è possibile richiedere in ogni momento l’attestazione relativa agli ultimi cinque anni di contratto di assicurazione obbligatoria. L’attestazione sullo stato del rischio viene trasmessa per via telematica. Le informazioni riportate sull’attestato vengono riportate dalla compagnia di assicurazione in una banca dati elettronica a cui l’IVASS deve avere accesso gratuito. La classe di merito che è indicato sul documento si riferisce al proprietario del veicolo; ad una persona (o un componente convivente del suo nucleo familiare) che è già titolare di una polizza assicurativa che deve stipulare un altro contratto per un nuovo veicolo della stessa tipologia non può essere assegnata una classe di merito più sfavorevole di quella che risulta sull’ultimo attestato di rischio relativo al veicolo già assicurato.

In caso di incidente, prima di variare la classe di merito le compagnie di assicurazione devono accertare l’effettiva responsabilità del loro cliente (se non è possibile accertare chi sia il responsabile principale, la responsabilità viene suddivisa in parti uguali tra i conducenti coinvolti). Le variazioni peggiorative alla classe di merito (e di conseguenza i rincari del premio) devono essere inferiori se l’assicurato accetta l’installazione di una scatola nera o dispositivi equivalenti. Le imprese di assicurazione sono in ogni caso obbligate a comunicare tempestivamente all’assicurato le eventuali variazioni peggiorative che vengono apportate alla classe di merito.

Art. 29 del Codice: gli esclusi dall’assicurazione

Il Codice delle Assicurazioni specifica quali sono i soggetti che sono esclusi dall’assicurazione; li elenca l’articolo 129:

  • non è considerabile terzo il solo conducente del veicolo che ha causato l’incidente;
  • non sono considerati terzi il coniuge non legalmente separato il convivente, i discendenti e gli ascendenti e i loro affiliati, parenti e affini fino al terzo grado se convivono o sono a carico dell’assicurato;
  • i soci a responsabilità illimitata (e i loro coniugi, conviventi, ascendenti o discendenti) se l’assicurato è una società.

Art. 122 Codice: l’obbligo di assicurazione per i veicoli a motore

Finora abbiamo spesso fatto riferimento ai veicoli e ai natanti con obbligo di assicurazione: naturalmente il Codice delle Assicurazioni spiega anche quali sono questi mezzi. Più nel dettaglio, i veicoli a motore che devono essere assicurati vengono descritti dall’articolo 122. I veicoli a motore senza guida di rotaie non possono circolare sulle strade pubbliche o su aree equiparate se non sono regolarmente coperte dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (che comprende anche la responsabilità per i danni alla persona che vengono causati ai trasportati). L’assicurazione non copre invece i danni che vengono causati dalla circolazione non voluta dal proprietario del veicolo. L’assicurazione tutela anche per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri (nei limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali).

Art. 147 del Codice delle Assicurazioni: danneggiato in stato di bisogno

Se il sinistro ha portato il danneggiato a trovarsi in stato di bisogno, in sede di giudizio di primo grado può richiedere che gli sia assegnata una somma da imputarsi in quella che sarà la liquidazione definitiva del danno. Il giudice, dopo aver sentito le parti e dopo aver accertato la presenza di gravi elementi di responsabilità per il conducente, può mettere un’ordinanza immediatamente esecutiva disponendo l’assegnazione al danneggiato di una somma che può arrivare fino ai quattro quinti della probabile somma di risarcimento che verrà liquidata con la sentenza. Il danneggiato può riproporre l’istanza nel coro del giudizio, mentre l’ordinanza del giudice è irrevocabile fino a decisione del merito.

Art. 150 Codice Assicurazioni: la disciplina del sistema di risarcimento diretto

Chiudiamo questo approfondimento sul Codice delle Assicurazioni provate parlando della disciplina del sistema di risarcimento di cui parla l’articolo 150. Tramite un suo decreto il Presidente della Repubblica, dopo aver sentito il Ministero dello Sviluppo, ha stabilito:

  • i criteri con cui viene determinato il grado di responsabilità delle parti (anche per quanto riguarda i rapporti interni tra le compagnie di assicurazione);
  • il contenuto della denuncia di sinistro e la sua modalità di presentazione e tutti gli adempimenti da rispettare per ottenere il risarcimento;
  • le modalità e gli adempimenti per l’impresa che deve risarcire il danno;
  • i limiti e le condizioni di risarcibilità per i danni accessori;
  • i principi di cooperazione tra le imprese di assicurazione.

Tutte queste indicazioni non si applicano alle imprese che operano in Italia ma hanno la sede legale in un altro Stato membro, a meno che non aderiscano al sistema di risarcimento diretto. Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di liquidità, assicurare la tutela dei danneggiati e accertare la stabilità delle imprese è previsto che l’IVASS vigili sul sistema di risarcimento diretto.

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