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Detrazione Assicurazione Vita 730 2024: come avere un rimborso sulla dichiarazione dei redditi, regole deducibilità

Vi è la possibilità di fruire di alcune detrazioni per quanto riguarda premi assicurativi nel modello 730: le assicurazioni sulla vita. Proprio di questo caso tratteremo nel corso dell’articolo al fine di scoprire come si possa ottenere un rimborso sulla dichiarazione dei redditi e quali siano le regole di deducibilità per la detrazione della polizza assicurativa sulla vita tramite il 730.

Detrazione assicurazione sulla vita sul 730 / 2024: come avere un rimborso sulla dichiarazione dei redditi?

Con il modello 730, come ricorda in maniera estremamente precisa l’Agenzia delle Entrate, è possibile ottenere un rimborso da parte del proprio datore di lavoro o dal proprio ente pensionistico e, dal 2014, decidere di utilizzare il credito di tale rimborso per pagare con compensazione altre imposte.

È possibile, inoltre, utilizzare di diverse detrazioni per, come abbiamo già visto in precedenza, premi assicurativi, polizze assicurative sulla vita e contro infortuni.

Stando ad alcune normative introdotte nel corso del 2014 e modificate, poi, nel 2016, anche nel 2024 è possibile godere di un rimborso sulla dichiarazione del proprio reddito o, più nel particolare, della detrazione dei vari premi assicurativi e della polizza vita tramite il 730. La detrazione del 19 % della spesa sostenuta, di cui si può beneficiare tramite il modello fiscale 730, è regolamentata dall’articolo 15 del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Quando si tratta di detrazione attraverso il modello fiscale 730 dobbiamo perciò fare sempre riferimento alle normative introdotte dopo il 2014, più precisamente dopo il Decreto Legge 102/2013, in quanto, prima di questa data, il valore massimo in denaro di cui si poteva disporre raggiungeva addirittura il doppio della cifra consentita oggi.

La detrazione sulla polizza sulla vita e contro gli infortuni, analizzata più nel particolare, nel 2024 è pari al 19 % e corrisponde ad un importo massimo di 530 euro da detrarre; quella sui premi assicurativi di disabili gravi è sempre del 19 %, ma stavolta arriva ad ammontare fino ad un massimo di 750 euro annui mentre, per quanto riguarda la polizza assicurativa contro il rischio di non autosufficienza relativa alle azioni e alle abitudini della vita quotidiana di ognuno, pur rimanendo su una cifra percentuale del 19 %, il tetto massimo di spesa supera addirittura il migliaio di euro.  Nel primo caso, quello analizzato nel corso dell’articolo e che riguarda la detrazione fiscale per la polizza assicurativa sulla vita e contro infortuni attraverso il documento fiscale 730, è importante ricordare che il massimo valore monetario da detrarre, cioè 530 euro, resta il medesimo anche nel caso in cui si fosse davanti ad una pluralità di contratti. In qualsiasi caso, stando a questa normativa,  nel caso in cui vi fosse un rischio con valore pari a 100 euro, il massimo che ogni  contraente della polizza sulla vita potrebbe chiedere di portare in detrazione, non riuscirebbe mai a superare i 19 euro.

Nell’importo da dichiarare sono comprese anche le spese indicate nella CU, Certificazione Unica, del 2024 con il codice 36, più nello specifico fra i punti 341 e 352. Nel particolare, per quanto riguarda questo nuovo anno che si avvia a concludersi, quindi nel modello 730 / 2024, occorrerà inserire la chiara indicazione del premio versato sarà presente fra la riga E8 e E10 nel quadro, appunto, E, cioè quello riguardante oneri e spese e contrassegnato con il corrispondente codice 36 o, nel caso in cui fosse necessario, codice 37.

Affinché la detrazione abbia effettivamente valore, sarà necessario conservare la quietanza di pagamento rilasciata poi dalla compagnia assicurativa che comprende tutti i bollettini di pagamento, la copia della stipula con i dati sia del soggetto contraente (compresa l’attestazione della compagnia assicurativa stessa) che di quello che avanza la richiesta di tale contratto, la tipologia di esso e la sua decorrenza e, per concludere, tutti gli importi fiscali che potrebbero avere un rilievo nel corso di questa operazione.

È possibile ottenere la detraibilità del premio, riservata solo e soltanto per le polizze sulla vita, se relativa ai prodotti che implicano un servizio in caso di morte finanziato dal cosiddetto “premio di rischio”. Ogni anno, quindi, chiunque abbia stipulato una polizza assicurativa sulla vita otterrà una detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF, che ha dichiarato nella sua documentazione con cambiamenti e accorgimenti che variano in base alle normative adottate.

Esiste, per concludere, una tipologia di imposta detta “sostitutiva” delle imposte sui redditi, la cosiddetta Imposta sulle rendite finanziarie, la quale, una volta applicata ai così chiamati redditi da capitale, riguarda tutti i prodotti vita qualora producessero una qualsiasi forma di reddito, che siano essi prodotti legati al mondo assicurativo, a quello assicurativo finanziario o previdenziali prima della fase che porta alla erogazione rendita.

Tale imposta sostitutiva viene erogata dalla Compagnia assicurativa specifica stessa al lavoratore che decide di contrarre una polizza assicurativa tramite il proprio modello fiscale 730 mentre si trova a presentare la propria dichiarazione dei redditi. La compagnia assicurativa diverrà, pertanto, sostituto di imposta e tratterrà la somma eventuale da restituire al cliente nel momento della liquidazione. Non potranno essere considerate imposta sostitutiva le somme erogate in caso di morte del lavoratore contraente la polizza assicurativa sulla vita per la quota di servizio necessaria alla copertura di rischio decesso, il cosiddetto rischio demografico specifico per quanto riguarda questa tipologia di polizze assicurative, ma neppure i valori monetari che formano il reddito base che percepisce una qualsiasi impresa.

Completamente esonerata dal pagamento dell’imposta sostitutiva è, ad esempio, la prestazione in caso di morte che si avrebbe con la stipula di una polizza assicurativa per la vita detta TCM, Temporanea Caso Morte, in quanto in una formula del genere, basata soltanto sul semplice rischio, non esisterebbero componenti finanziarie calcolate a partire da una fonte di profitto come un fondo, un indice o una gestione Separata, ma solo componenti  ricavate da studi statistici  a cui è stato applicato il calcolo delle probabilità nei termini relativi al mondo assicurativo riguardanti unicamente la copertura del rischio demografico. Nel caso in cui, però, il soggetto lavoratore contraente di polizza assicurativa sulla vita tramite 730 morisse, verrebbe erogato secondo le sue disposizioni tutto il capitale stabilito dalla stessa polizza assicurativa.

Un altro fattore determinante quando si tratta di polizza sulla vita o contro infortuni si ha proprio a proposito di questo ultimo dato: per essere convalidati e presi in considerazione nel momento in cui viene avanzata la richiesta di detrazione è ben importante ricordare che gli infortuni da prendere in considerazione sono quelli stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre del 2000 o con stipula e rinnovo dal 2001: di questa tipologia di polizze, però, è importante che non abbiano una durata inferiore a cinque anni e che non consentano la concessione di prestiti nel periodo minimo della durata nel primo caso e che, nel secondo, che non abbiano come oggetto della stipula il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 %.

Abbiamo visto come, analizzate le varie categorie di soggetti richiedenti detrazione per la stipula di polizze assicurative sulla vita o contro infortuni, il tetto massimo che sarà possibile di fatto detrarre sarà pari ad un massimo di 1.291,14 euro.  Una detrazione di tal genere potrà essere valida anche nel caso di assicurazioni contratte per familiari a carico a meno che essi facciano parte della medesima tipologia a rischio o che abbiano stipulato una polizza con la medesima compagnia assicurativa. Accade non di rado, infatti, che il lavoratore soggetto contraente richiedente si trovi a stipulare una polizza assicurativa anche per i vari familiari a carico, che siano essi figli, fratelli, genitori o coniugi. Nel caso in cui facesse parte anche voi di questo caso, qualora cioè aveste anche voi dei familiari a carico, è importante ricordare che la detrazione fiscale sul premio assicurativo nelle modalità esplicate nel corso dell’articolo, varranno allo stesso modo anche se nella polizza stipulata dovessero risultare presenti anche i vostri stessi familiari.

 È importante ricordare, anche in questo caso, che le assicurazioni sono detraibili qualora abbiano una durata superiore a cinque anni e non sia prevista un qualsiasi genere di concessione di prestiti nel medesimo di imposta di cinque anni.

Questo genere di detrazione per la stipula di una nuova polizza assicurativa sulla vita riguarda anche tutte le polizze stipulate con compagnie assicurative estere.

Nel 2024, però, a queste tipologie di detrazione è importante aggiungere anche una new entry dello scorso anno. Approvata secondo la Legge di bilancio del 2018, infatti, ogni lavoratore soggetto contraente avrebbe diritto ad una ulteriore detrazione fiscale per la stipula di una polizza assicurativa sulle calamità naturali pari, anche in questo caso, ad una detrazione dal valore dell’IRPEF per il 19%. Questo valore riguarda i premi per le assicurazioni le quali hanno per oggetto il rischio di calamità naturali, appunto, e riguarda ancor più nello specifico la propria unità immobiliare a uso abitativo. Esenti interamente dalle imposte per la spese della polizza assicurativa, le nuove detrazioni per le assicurazioni sui rischi dovuti ad eventi calamitosi  sono da applicarsi solo per quanto riguarda le assicurazioni stipulate a partire dal primo gennaio del 2018 e, pertanto, valide anche fra le detrazioni da effettuare tramite modello fiscale 730: purtroppo, però, sebbene si sappia che tali calamità sono in grado di comportare rischio e pericolo per la salute e per la vita stessa di ogni individuo, una polizza del genere non riguarda quella sulla vita, ma solo ed esclusivamente quella sugli immobili.

Regole deducibilità modello 730 per assicurazione vita

Prima di proseguire con l’analisi dei modi possibili per pagare e garantirsi la copertura della polizza assicurativa sulla vita tramite documento fiscale 730 è opportuno fare una piccola premessa.

Detraibilità e deducibilità, infatti, spesso vengono confuse, eppure rappresentano due azioni totalmente diverse. Nel momento in cui vene compilata la dichiarazione dei redditi, infatti, la somma di denaro su cui viene calcolata l’imposta è il risultato fra la differenza fra reddito, importo liquidabile al cliente,  e le varie somme deducibile o la somma dei premi pagati: questo quantitativo di soldi è detto “reddito imponibile”. Esso matura nei diversi periodi contrattuali in quantità e con velocità diverse, provocando un fenomeno che siamo soliti definire plusvalenza. Come abbiamo visto, però, in caso di decesso del soggetto lavoratore contraente la quota di prestazione e di premi relativi al rischio demografico analizzato nel paragrafo precedente verrà totalmente esclusa dalla quota relativa all’imponibile.

Nei momenti in cui l’aliquota di imposta applicata ai rendimenti maturati cambia a seconda dei diversi periodi contrattuali e delle diverse possibilità e capacità finanziarie legate al contratto, creando plusvalenza.

A cambiare, pertanto, a seconda dei vari periodi contrattuali, è l’aliquota da applicare. Qualora volessimo mostrare degli esempi tangibili degli anni passati, potremmo partire dalla aliquota pari al 12, 50 % che veniva regolarmente applicata indipendentemente dalla composizione del sottostante finanziario relativo al contratto attiva fino al 31 Dicembre 2011; di quella pari nuovamente al 12, 50 % o al 20 % dal primo gennaio 2011 al 30 giugno 2014 a seconda del sottostante finanziario relativo al contratto;  dal primo luglio 2014, invece, attiva ancora oggi nel 2024, si applica una aliquota equivalente al 12, 50 % o al 26 % a seconda della natura del sottostante finanziario relativo al contratto. In particolare, una aliquota come quella appena enunciata, pari al 26 %, è applicabile solo e soltanto alla parte di rendimento che possa essere in grado di riferirsi agli strumenti finanziari relativi alla polizza. Tali strumenti finanziari messi in relazione alla polizza dovranno essere scissi e differenti rispetto a Titoli di Stato o equiparati come potrebbero, ad esempio, essere azioni, obbligazioni, derivati et similia. Nel caso in cui l’aliquota da prendere in considerazione prima e da applicare poi, fosse derivata da  plusvalenze sviluppate dalla polizza assicurativa su strumenti finanziari di tale tipologia, come, appunto, Titoli di Stato o equiparati, la stessa aliquota dovrà continuare ad essere applicata con un valore previsto del 12, 50 %.

Se volessimo analizzare questi esempi teorici in una trasposizione pratica e più tangibile, definendo in maniera precisa e più chiara i criteri di applicazione delle aliquote, basterebbe esaminare e trasporre sottoforma di calcolo percentuale il valore delle aliquote stesse da prendere in considerazione. Prendiamo in esame il caso specifico in cui un contratto al momento della liquidazione dovesse riportare una plusvalenza di 200 euro sviluppata in una data successiva al primo luglio 2014, quando ha inizio cioè la legislazione sotto la quale continua anche oggi nel 2024 ad essere amministrata e gestita la questione relativa alle detrazioni finanziarie dal modello 730. In tale circostanza se questa plusvalenza fosse composta dal sottostante finanziario per il totale del 100 % di Titoli di Stato, l’aliquota da applicare su tutta la plusvalenza dovrà essere pari al 12, 50 % con una tassazione di 25 euro. Se, invece, immaginassimo una medesima plusvalenza dallo stesso valore monetario di 200 euro derivata, però, per il 50 % da Titoli di Stato e per l’altra esatta metà da titoli di diversa natura, una esatta metà, con un ammontare pari a 100 euro sarà tassata secondo l’aliquota con percentuale del 12, 50 % e l’altra metà, cioè i 100 euro restanti, al 26 %, per un corrispettivo in denaro pari a 12, 50 euro, nel primo caso, e ovviamente a 26 nel secondo, per un’imposta dal valore totale di 38, 50 euro. Se, infine, ci trovassimo a dover calcolare una cosiddetta aliquota sintetica, cioè quantificata dalla Compagnia assicurativa stessa in base alle aliquote diverse fiscali e al sottostante finanziario, del 19, 25 % sulla plusvalenza intera di 200 euro, allora otterremmo proprio i 38, 50 euro ricavati dal calcolo precedente.

Ne possiamo immediatamente dedurre che le somme deducibili sono quelle che vengono sottratte dal reddito del lavoratore prima di calcolare il reddito imponibile. Di conseguenza, invece, quelle detraibili si hanno nel momento in cui il calcolo del reddito imponibile è già stato calcolato e, pertanto, rappresentano un ulteriore credito da eliminare sul quantitativo di denaro espresso tramite lo stesso reddito imponibile nella dichiarazione del reddito di ogni lavoratore, secondo questo caso, di un modello 730. Le somme detraibili vengono eliminate dal proprio reddito in maniera diretta come imposta.

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